Descrizione
Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizione di esposizione prolungata al caldo.
ORDINA
Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia:
1. è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
2. il divieto di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l’adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
3. l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
- all’Assessorato regionale della salute
- all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per le notifiche all’ANCI e ai Comuni siciliani
- all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il seguito e le notifiche di competenza
- all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche per il successivo inoltro alle organizzazioni professionali agricole della Sicilia
La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, nonchè sul sito web della Presidenza della Regione ed ha in ogni caso valore di notifica legale.
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.